Codice Deontologico
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali - Provincia di Ragusa
Deontologia Professionale
Diffusa con lettera prot. 669/94 del 28 aprile 1994 dal Presidente del Consiglio Nazionale Angelo Betti ai Presidenti degli Ordini Provinciali.
Dall'esame della Legge 152/92 emergono chiaramente due elementi importanti elementi, cioe' da una parte una nuova dimensione della figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, dovuta alle affermazioni ormai raggiunte dalla categoria nei vari settori operativi, dall'altra le possibilita' che la Legge stessa offre, specialmente all'art. 2, con l'ampliamento della sfera d'azione; la nuova norma apre infatti, la via a spazi di attivita' sempre piu' grandi e la prospettiva quindi, di nuovi e piu' vasti orizzonti.
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, il cui titolo professionale negli altri 11 partners dell'U.E. e normalmente individuato come "ingegnere agronomo" si inserisce pertanto a pieno titolo in contesti piu ampi, che, pur rimanendo ancorati alla tradizione, intesi come attivita' connesse all'esercizio dell'agricoltura, abbracciano, nel contempo, l'universo nel quale l'agricoltura stessa e immersa, e cioe' l'ambiente.
E al concetto di ambiente, di territorio, di paesaggio che non sono altro che la dimensione bio-ecologica dello spazio in cui l'uomo vive ed opera, va giustamente correlata la pluridisciplinarieta' che costituisce il bagaglio professionale dello stesso ingegnere agronomo, la qual cosa rappresenta uno degli aspetti piu qualificanti della sua attivita'.
Infatti, anche se gli altri intessenti pur essendo individualizzati, perche' riferiti all'azienda, coinvolgono, anche indirettamente la societa', la difesa dell'ambiente, per l'universalita' dell'oggetto, interessa invece una sfera superiore che ha per substrato la natura, e per finalita' la sopravvivenza della stessa e di tutto cio' che ad essa e' biologicamente connesso.
Ed e' in tale contesto che, per gli scopi e gli interessi che vengono coinvolti, l'attivita' della categoria assume l'aspetto di una missione e come tale entra in una dimensione superiore, certamente ideale, nell'ambito della quale rientrano i valori etici dell'essenza umana.
Da cio', l'opportunita' di un richiamo al comportamento del libero professionista, e cioe' alla deontologia professionale.
E anche se, una tale evocazione puo' apparire alle soglie del 2000 superata e superflua, si ritiene tuttavia opportuno, sottolineare, sia pure sommessamente, che nel mondo attuale, talune tentazioni sono pur sempre possibili e possono anche trovare affermazione, vanificando in tal modo i sentimenti di amore, di fratellanza e di fiducia nel prossimo, che costituiscono il punto di forza sul quale puo' fare leva l'intelletto umano.
L'esercizio di una professione non si esaurisce infatti, nella soluzione di problemi puramente tecnici che fanno ritenere la professione stessa una semplice attivita' lavorativa finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze, ma deve risultare intimamente connesso anche ai valori dello spirito, a quei valori cioe che costituiscono l'elemento essenziale della condizione umana che innalzano le arti intellettuali alle alte sfere dei grandi ideali che sono soprattutto ideali di fede e di liberta'.
Di fede, perche' ognuno svolge il proprio mandato, nella ferma convinzione di dovere essere di aiuto a se stesso ed alla comunita' alla quale appartiene e cioe: alla societa'; di liberta', perche' l'attivita' professionale proviene da libera scelta, atteso che libera professione significa esplicazione di una attivita' non meramente manuale, ma avente carattere di intellettualita' rivolta a favore di terzi.
E' proprio dal rapporto: libera professione-societa', che emerge la missione sociale. Il libero professionista, infatti, nell'adempimento del proprio dovere, difende gli interessi del proprio cliente, ma nel contempo mette in atto il compito che la societa' gli ha affidato.
Pertanto i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali esercitano una professione che costituisce attivita' di pubblico interesse.
Indubbiamente in un momento come quello attuale in cui taluni valori ideali appaiono come allontanati nel tempo, puo' sembrare poco aderente alla realta' paragonare l'espletamento di un compito, ad una missione; e' invece quanto mai opportuno a fronte di uno scadimento morale che pare abbia ormai invaso ogni ganglio dell'attivita' umana, un forte richiamo ai valori etici, a quei valori cioe ai quali deve essere fermamente improntata l'attivita' professionale, e che costituiscono pietre miliari e guide certe da seguire nell'esercizio della professione.
Sono questi i principi della correttezza; della colleganza, della riservatezza e del disinteresse.
Il principio della correttezza professionale e' certamente il piu ricco di contenuti. Comprende, infatti, anche gli altri e riguarda essenzialmente il comportamento che deve essere tenuto dal professionista nei riguardi del cliente, dei colleghi e dei terzi.
Tratta, in sostanza, del modo di agire nelle relazioni sociali, secondo un modello di comportamento civico che si ispira ai principi morali che stanno alla base della convivenza civile e si richiama in genere a regole di costume che sono largamente diffuse nei rapporti sociali e che hanno per base la serieta', la cortesia e la buona educazione.
Come e' evidente e' in un comportamento corretto che trova prestigio e decoro una categoria professionale, e, conseguentemente trae notevole vantaggio anche la figura del professionista, sia sul piano della professionalita' che su quello civico.
A parte cio', la correttezza, interferisce anche in numerose altre manifestazioni. Impone, infatti, di fare un uso discreto della pubblicita' professionale, ispirandosi ai concetti di serieta' e moderazione; di accettare soli incarichi che si e' in grado di potere assolvere, e di non perdere il senso della equita' nella valutazione delle proprie opere agli effetti del compenso.
E' superfluo evidenziare in proposito, che sono da considerare comportamenti scorretti, l'artificiosa proliferazione degli incarichi, i favoritismi specie se riguardano aiuti a chi esercita abusivamente la professione e la concorrenza sleale verso i colleghi.
Il principio di colleganza e' sostanzialmente un aspetto particolare di quello della correttezza atteso che viene riferito ai rapporti tra colleghi di una stessa categoria professionale.
Esige, percio', il reciproco rispetto e la solidarieta' fra colleghi, intesa tanto nel suo pieno significato sociale quanto in quello umano. Tale principio si concretizza percio' in un aiuto vicendevole tra colleghi esteso anche ai familiari in caso di bisogno. Sul piano professionale, laddove trattasi di sostituzione di colleghi malati o impediti o nel caso di contrasti di opinioni, occorre agire sempre con lealta' e moderazione, evitando attriti ed in particolare forme di concorrenza esercitate in maniera illecita e scorretta finalizzate allo sviamento della clientela.
Il principio della riservatezza. Il rapporto professionale e la natura talvolta intima degli interessi confidati dal cliente, obbligano il professionista, come e' ovvio, a comportamenti improntati alla massima riservatezza.
Tali comportamenti assumono dal punto di vista deontologico una importanza notevole, atteso che la riservatezza non comprende solamente l'obbligo di mantenere il silenzio su tutto CIO' di cui si viene a conoscenza in occasione della prestazione professionale, ma si estende anche ad una serie di azioni che devono essere essenzialmente ispirate alla prudenza, e soprattutto alla discrezione, non interferendo mai nell'attivita' privata del cliente, nei confronti del quale occorre agire con la necessaria delicatezza e la massima comprensione umana.
Infine, il principio del disinteresse. Il rapporto professionale, come e' noto, puo' coinvolgere interessi di natura diversa. Infatti, a parte l'interesse diretto del cliente che beneficia delle prestazioni, vi sono anche gli interessi del professionista.
Per quanto riguarda questi ultimi pero', e' doveroso tenere presente che nei confronti di quelli del cliente sono destinati a cedere, tranne, ovviamente per cio' che riguarda le limitazioni che derivano dal diritto del compenso.
Per cio' che riguarda gli interessi del Cliente va sottolineato che devono essere tutelati dal professionista in posizione di distacco, nel senso cioe' che non devono essere fatti propri, malgrado la tentazione ad immedesimarsi e, quindi, a sostituirsi al cliente stesso. Va, in sostanza considerato che deve essere evitata ogni partecipazione emotiva, per non correre il rischio di compromettere l'obiettivita' nella prestazione.
Da tutto quanto fin qui riportato e agevole constatare che, accanto alla normativa dettata dalla Legge 152/92 relativamente a quanto attiene alla disciplina nell'esercizio dell'attivita' professionale, vi e' anche un codice di comportamento in genere non consacrato in tavole particolari, perche', come gia' rilevato, si rivolge alla sfera etica del professionista. Cio' non solo nell'ambito nazionale ne' solo in quello europeo come prevede la Legge 146/94 per la libera circolazione dei professionisti in Europa, ma nel contesto mondiale, dove forse maggiormente necessita l'attivita' professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.
Tuttavia, pur rimanendo fermo il principio che piu' che le leggi scritte in materia valgono la professionalita', il modo di agire e la correttezza, I'educazione, la serieta' e la discrezione nei rapporti fiduciari che si instaurano con gli altri e che sostanzialmente sono quei modi di comportamento che fanno della convivenza una societa' civile, e' forse anche bene catalogare in una specie di Testo e in maniera sintetica, i principi deontologici cui deve sempre ispirarsi I'attivita' del Dottore Agronomo.
Norme attuative
Le seguenti norme possono costituire le linee guida per l'applicazione del Codice Deontologico per una puntuale valutazione, quando segnalata sospetta agli Ordini Provinciali, dell'ordinaria operativita' professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Piu' che un testo avente valore precettivo, appare opportuno proporre un corpo di norme deontologiche, direttive di massima, per il preminente principio di dover procedere con la dovuta cautela in un campo dove sono in gioco diritti soggettivi (diritto all'esercizio della professione) potenzialmente sopprimibili o riducibili, attraverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari soltanto in precisi casi di rilevante gravita'.
L'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale Legge N.152/92 non contiene specifiche previsioni circa I'emanazione di un codice etico, ne' cita esplicitamente il codice ne' indica l'organo che puo' adottarlo; come pure la precedente Legge 3/76, si limitava nei diversi titoli (Titolo V -Sanzioni disciplinari - Procedimento, artt.37-53; Titolo Vl - Impugnazioni, artt. 54-56) alle indicazioni di "...lesione di dignita' e decoro professionale e casi previsti dal codice penale".
Lo stesso Regolamento di esecuzione della Legge 3/76, il D.P.R. 350/81 al Titolo V -Sanzioni disciplinari -Procedimento artt. 23-25 ed al titolo Vl - Impugnazioni, artt. 2B-29, si limita a questioni amministrative procedurali.
La legge 3/76 all'art. 28: Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Nazionale, fra le altre prevede alla lett. b) Il coordinamento e la promozione dell'attivita' dei consigli degli Ordini Provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti; lett. h) decisione in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli stessi.
Nell'ambito dei suddetti compiti, il Consiglio Nazionale puo' additare agli Ordini Provinciali ed alle costituite Federazioni Regionali un corpo di Norme Deontologiche, che individui "autorictate Doctorum, nan iussu principis" una serie cioe' di principi di coordinamento la cui violazione, come la vioiazione delle norme dello Stato e dell'Ordinamento professionale configuri "gli abusi o mancarrze nell'esercizio della professione" ed i "fatti non conformi alla dignita' ed al decoro professionale" fattispecie condizionanti ex art 37 Legge 3/76, I'apertura di qualsiasi procedimento disciplinare.
I Consigli degli Ordini Provinciali, pur non potendo ignorare le norme deontologiche indicate dal Consiglio Nazionale, conserveranno integra la propria autonomia di giudizio nella applicazione alle concrete fattispecie delle norme ricevute dal Consiglio Nazionale.
TITOLO I - FONDAMENTA
ARTICOLO 1
L'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale costituisce attivita' di scienza e di pubblica utilita', con rilevanza di professione protetta essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio) nonche' la qualita' degli alimenti. Il Dottore e' responsabile moralmente ed in solido della propria attivita' intellettuale, sia essa progettuale, direttiva che consultiva; sia nei confronti del committente che della collettivita' nazionale.
ARTlCOLO 2
Il Dottore affida la sua reputazione alla propria coscienza, obbiettivita', competenza ed etica professionale con affrancazione di asservimenti materiali e morali, anche politici ed ideologici, respinge ogni influenza estranea alla propria attivita'. Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalita', ideologia politica e classe sociale, ed in alcun caso rinuncia alla sua liberta' ed indipendenza professionale.
ARTICOLO 3
II Dottore anche se cittadinanza di altro Stato, deve attenersi a far rispettare questo codice etico, utile e necessario alla tutela della dignita' e del decoro proprio ed altrui. Pertanto la propria condotta professionale va improntata allo spirito delle norme del presente codice.
Chiunque assuma posizioni non conformi e lesive della dignita' professionale, ne' e' responsabile e verra' sanzionato disciplinarmente, come previsto dal Regolamento.
ARTICOLO 4
Le norme, di seguito articolate per concetti, anche se non esaustive, si applicano sia ai Dottori Agronomi e Forestali Professionisti Liberi, sia per i Dottori Dipendenti da Enti Pubblici e/o da Privati, per cui sia richiesta la regolare iscrizione all'Albo.
ARTICOLO 5
Il Dottore deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealta' e sincerita' e rispettare l'obbligo della riservatezza.
ARTICOLO 6
Il Comportamento del Dottore deve essere consono alla dignita' ed al decoro della professione anche al di fuori del proprio esercizio; deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.
ARTICOLO 7
Il Dottore ha il dovere del continuo aggiomamento professionale, considerata la continua evoluzione tecnico-scientifica nel mondo della agricoltura, produttivo ed ambientale.
ARTICOLO 8
Il Dottore non puo' esercitare la libera professione in contrasto con le norme specifiche che la vietino senza autorizzazione delle competenti autorita'.
ARTlCOLO 9
Il Dottore non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche, da far ritenere che, per loro effetto, si possano conseguire vantaggi professionali per se' ed altri.
ARTICOLO 10
Il Dottore deve sconsigliare azioni infondate ed una vacua litigiosita'; deve, in ogni caso per contrapposto, favorire nei limiti del possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.
ARTICOLO 11
La Tariffa Professionale e le altre norme in materia di compensi devono costituire garanzia di qualita' della prestazione e del decoro professionale; e' fatto obbligo al professionista di osservarle rigorosamente.
TITOLO II - RAPPORTl CON I CLIENTI
Incompatibilita' e conflittualita' di interessi nei confronti della collettivita' - Accettazione ed esecuzione dell'incarico.
ARTICOLO 12
Il Dottore inizia e porta a termine gli impegni assunti con diligenza intellettuale e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso e' svolto, pertanto esercita senza dare adito a critica alcuna per noncuranza ed inadeguatezza conoscitiva.
Il Dottore non accetta di applicarsi professionalmente qualora la propria posizione sia incompatibile e pregiudiziale con il proprio stato giuridico e/o dall'altro verso quando la posizione del committente sia in conflitto con i suoi doveri professionali o con il suo Ente di appartenenza.
Il Dottore, nel dubbio che la propria prestazione professionale sia in contrasto con il codice etico del proprio Ordine, rifiuta I'incarico; cio' nel caso in cui sempre in buona fede ritenga inadeguata la propria preparazione per lo svolgimento dell'incarico o non possegga adeguata organizzazione; puo' tuttavia accettare I'incarico se il cliente acconsente all'intervento di collaboratori o di altri esperti.
ARTICOLO 13
Il Dottore, in ogni caso, non puo' rifiutare l'incarico e soprattutto nell'ambito giudiziario, qualora non sussistano salvo diretto o indiretto coinvolgimento od interessi di parentela anche acquisita, o se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, complessita', difficolta' e urgenza dell'incarico stesso.
ARTICOLO 14
Il Dottore firma esclusivamente le proprie prestazioni professionali che ha svolto e/o diretto, evitando di sottoscrivere elaborazioni professionali sia progettuali, estimative o relazionarie, in forma paritaria con professionisti od altri che non possono svolgere competente prestazione professionale.
La sottoscrizione a piu' firme puo' avvenire e non in deroga a quanto sopra, solo in forma interdisciplinare, quando i limiti di ordinamento professionale siano specifici per ogni attore del gruppo collegiale.
Tali limiti di competenza devono essere evidenti e dichiarati alla committenza sin dall'inizio dell'applicazione professionale.
ARTICOLO 15
Il Dottore e' incompatibile con la funzione di giudice di un qualsiasi concorso in cui partecipi anche come concorrente, come pure essere giudice in un qualsiasi concorso in cui altro professionista, parente diretto o acquisito o collaboratore si presenta come concorrente.
ARTICOLO 16
E' fatto divieto al Dottore di progettare e realizzare opere di cui preveda di ottenere l'incarico di omologazione o collaudo, come pure accettare commesse private afferenti opere che ricadano entro ambiti territoriali di cui si abbia ottenuto I'incarico di pianificazione.
ARTICOLO 17
Il Dottore non deve accettare incarichi di collaudo per opere i cui Direttori Lavori siano contemporaneamente esaminatori e collaudatori di propri progetti ed opere.
ARTICOLO 18
E' fatto divieto ai Dottori qualora Presidi di Istituti Medi Superiori o Ispettori Scolastici I'esercizio della professione in alcuna forma, pur mantenendo l'iscrizione all'Albo, con relativa anzianita'.
ARTICOLO 19
I Dottori, nella loro veste di Docenti Universitari, iscritti all'Ordine, non possono eseguire progetti di qualsiasi forma, ne' direttamente ne' indirettamente.
INCOMPATlLITA' CON I PROPRI DOVERI PROFESSIONALI
ARTICOLO 20
E' fatto divieto ai Dottori partecipare a concorsi, di qualsiasi natura essi siano, giudicati dal Consiglio Nazionale o dagli Ordini Provinciali, per le rispettive aree di competenza, di grave pregiudizio dei diritti del professionista.
ARTICOLO 21
Il Dottore non deve trasgredire con evidente volonta' le leggi e norme vigenti, comprese quelle fiscali, anche se richiesto e forzato dal Committente; pertanto non deve proseguire nell'incarico.
TITOLO III - RAPPORTI TRA I COLLEGHI
ARTICOLO 22
Lealta', correttezza, considerazione, cortesia, cordialita' sono i carati minimi che improntano i rapporti professionali con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identita' professionale in qualsiasi settore in cui esistono i rapporti interpersonali tra colleghi.
ARTICOLO 23
Tali caratteristiche comportamentali devono essere pretese da ogni Dottore nei confronti di terzi colleghi del proprio Ordine o delle altre Professioni intellettuali.
ARTICOLO 24
Il Dottore deve astenersi da futili polemiche, critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora vi fossero fondate motivazioni di rimostranze per il corretto espletamento di incarichi professionali, e' sempre opportuno informare il Presidente del proprio Ordine ed attendere le disposizioni.
ARTICOLO 25
Il Dottore non puo' ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignita' al fine di ottenere commesse, quali la denigrazione dei colleghi, la propria esaltazione cumulare, enfasi della propria carica sociale, proposte concorrenziali sottotariffa, uso di mezzi pubblicitari non contemplati dalle direttive dell'Ordine Provinciale, cioe' vantaggi materiali ed immateriali che esulino dal rapporto professionale.
ARTICOLO 26
Il Dottore non puo' divulgare scritti o infonnazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.
ARTICOLO 27
I Dottori, con spirito di solidarieta' professionale, si devono ragionevole reciproca assistenza.
ARTICOLO 28
Il Dottore se subentra in un incarico precedentemente ad un collega, lo puo' accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato e dovra' rendere nota la propria posizione a chi subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovra' informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.
TITOLO IV - ALTRI RAPPORTI
Rapporti con collaboratori, rapporti ordinistici, pubblici uffici, stampa e mezzi di comunicazione.
ARTICOLO 29
Il Dottore deve mantenere nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica. Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui, ma migliorare la preparazione dei propri dipendenti, retribuendoli in ordine alla qualita' e quantita' delle loro prestazioni.
ARTICOLO 30
Il Dottore non puo' dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.
ARTICOLO 31
RAPPORTI ORDINISTICI
Il Dottore iscritto all'albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene. Solo per validi motivi egli puo' non accettare o dimettersi da un incarico a cui e' stato chiamato.
Qualora convocato daI Presidente o dal Consiglio dell' Ordine Provinciale, il Dottore deve presentarsi e fomire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. Il Dottore si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporra' ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.
ARTICOLO 32
Il Dottore ha il dovere di partecipare alle assemblee degli iscritti all'Ordine e deve denunciare al Consiglio dell'Ordine Provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.
INCOMPATIBILITA' CON I DOVERI ORDINISTICI A SEGUITO DI CARICHE SOCIALI RICOPERTE
ARTICOLO 33
Si ritiene del tutto incompatibile I'accettare cariche sociali, di qualsiasi livello esse siano, qualora la propria realta' professionale sia confliggente con I'obbiettivita' di giudizio richiesto dal ruolo specifico, come:
- essere Docente Universitario, presiedere la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali e nominare il Presidente della Commissione degli Esami di Stato nella propria Facolta' Universitaria;
- ricoprire una carica sociale ed essere C.T.U. in una vertenza civile o penale in cui sia interessato un collega del proprio Consiglio dell'Ordine provinciale;
- avere una carica sociale ed essere esponente di un Partito Politico, od avere altre cariche pubbliche e/o sindacali;
- omettere la segnalazione all'Ordine di palesi infrazioni da parte di colleghi per negligenza negli intenti o per altre convenienze.
ARTICOLO 34
RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFlCI
Il Dottore si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della pubblica amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignita' professionale; non deve sollecitare incarichi o favori di alcun genere, ma non rinunciare al dovere di controllo e di comunicazione al proprio Consiglio dell'Ordine dei casi di condotta impropria ovvero situazioni anomale in seno al comportamento dei pubblici ufficiali che abusino od esulino dalle proprie competenze.
ARTICOLO 35
RAPPORTl CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZl Dl INFORMAZIONE
Nei rapporti con la stampa ed altri mezzi di informazione, specie in occasione di interventi professionali in casi di grande risonanza, devesi rispettare I'obbligo della riservatezza nei confronti dei committenti ed il divieto di pubblicita' al proprio nome per non incorrere nell'intento reclamistico della propria figura professionale, anche nei casi di cariche ricoperte per conferenze stampa, interviste ed altro.
ARTICOLO 36
CONTESTO OPERATIVO - RAPPORTI CON GLI UOMINI E L'AMBIENTE
Il Dottore ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attivitŕ di pubblico interesse e che debba proferirsi con estrema correttezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda.
Il contesto operativo e' quindi l'ambiente naturale nel quale l'uomo trova motivo della propria perpetuitŕ in un armonico e sostenibile equilibrio dello sviluppo culturale.
Pertanto l'opera del Dottore non puo' minimamente compromettere o ledere i parametri abiotici e biotici della complessa cenosi in cui dev'essere salvaguardata la biodiversita' di ogni espressione vitale.
Pertanto e' quanto mai doveroso che il Dottore debba evitare di partecipare intellettivamente a programmi ed intenti che possano alterare e compromettere le risorse naturali da cui e per cui l'uomo e l'ambiente subiscano cagione in forma puntuale o diffusa, al presente o nel futuro.
ARTICOLO 37
Nella valorizzazione e nella difesa del vivente e delle risorse naturali risiedono le piu' autentiche motivazioni dell'agire professionale del Dottore, pertanto ogni deviazione da tale preminenza costituisce violazione etica.
ARTICOLO 38
E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione del Dottore a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialita' concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti:
- pesticidi e fitofarmaci, lotte biologiche;
- manipolazioni genetiche a titolo sperimentale o industriale;
- variazioni sostanziali delle leggi naturali;
- sprechi sistematici e ingiustificati delle risorse;
- scorretti usi epigei o ipogei del territorio.
ARTICOLO 39
E' fatto divieto al Dottore ricettare o prescrivere ogni altro tipo di intervento fitoiatrico qualora direttamente o indirettamente si abbia partecipazione alla promozione e commercializzazione di qualsiasi fitofarrnaco anche se concorrenziale; analogamente debba intendersi per la fitofarmacopea.
ARTICOLO 40
Il Dottore non puo' partecipare a studi ed elaborazioni V.l.A. di opere o di gestione ambientale, laddove ci sia stato un suo precedente professionale motivo di sospensione o di inchiesta giudiziaria per abuso o negligenza.